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Lavoro
Convenzione n. 149
Ratifica ed esecuzione delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) numeri 148, 149, 150, 151 e 152 adottate nel corso della 63ª, della 64ª e della 65ª sessione della Conferenza generale · Legge 19 novembre 1984, n. 862
- Aggiornato al
- 20 dicembre 1984
- Articoli
- 16
- Versioni storiche
- 129
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati…
- Art. 2Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovra', secondo metodi adatti…
- Art. 3Le esigenze di base in materia d'insegnamento e formazione del personale infermieristico…
- Art. 4La legislazione nazionale precisera' le condizioni alle quali sara' subordinato il…
- Art. 5Saranno presi dei provvedimenti per incoraggiare la partecipazione del personale…
- Art. 6Il personale infermieristico godra' di condizioni almeno equivalenti a quelle di altri…
- Art. 7Ogni membro si sforzera', se necessario, di migliorare le disposizioni legislative…
- Art. 8Le disposizioni della presente convenzione dovranno essere applicate tramite la…
- Art. 9Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al direttore generale…
- Art. 10La presente convenzione vincolera' soltanto i membri dell'Organizzazione internazionale…
- Art. 11Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione, puo' denunciarla allo scadere…
- Art. 12Il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notifichera' a tutti i…
- Art. 13Il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunichera' al segretario…
- Art. 14Ogni volta che lo riterra' necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio…
- Art. 15Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione che, in parte o in tutto…
- Art. 16Le versioni inglese e francese del testo della presente convenzione fanno entrambi…
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