Art. 6 (Convenzione n. 149)
Il personale infermieristico godra' di condizioni almeno equivalenti a quelle di altri lavoratori del paese interessato, nei seguenti settori:
- a)durata del lavoro, inclusi la regolamentazione ed il compenso per le ore straordinarie, le ore scomode o disagiate e per il lavoro a turni;
- b)riposo settimanale;
- c)congedo annuo pagato;
- d)congedo per studio;
- e)congedo per maternita';
- f)congedo per malattia;
- g)sicurezza sociale.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
