Ogni membro ratificante la presente convenzione dovra':

  • a)precisare gli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro delle persone od enti coinvolti nelle operazioni portuali;
  • b)adottare le necessarie misure, e in particolare prevedere opportune sanzioni per assicurare la applicazione delle disposizioni della presente convenzione;
  • c)incaricare adeguati servizi di ispezione per il controllo sulla applicazione delle misure da adottare conformemente alle disposizioni della presente convenzione o verificare che vengano eseguite adeguate ispezioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art41 · fonte del testo

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