Art. 14 (Convenzione n. 148)
Tenuto conto delle condizioni e risorse nazionali, dovranno essere adottate misure per promuovere la ricerca nel campo della prevenzione e della limitazione dei rischi causati dall'inquinamento dell'ambiente, dai rumori e dalle vibrazioni sui luoghi di lavoro.
Testo vigente dal 20 dicembre 1984
