1. La competente autorita' dovra' stabilire i criteri per la determinazione dei rischi da esposizione all'inquinamento dell'aria, ai rumori e alle vibrazioni sui luoghi di lavoro e se necessario dovra' prescrivere sulla base di tali criteri i limiti di esposizione. 2. Al momento dell'elaborazione dei criteri e della determinazione dei limiti di esposizione, la competente autorita' dovra' considerare il parere di persone qualificate dal punto di vista tecnico, designate dalle organizzazioni piu' rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati. 3. I criteri e i limiti di esposizione dovranno essere stabiliti, completati e riesaminati ad intervalli regolari, considerati i nuovi dati e conoscenze nazionali e internazionali, tenuto conto, nella misura del possibile, di ogni aumento dei rischi professionali derivanti dalla simultanea esposizione sul luogo di lavoro a piu' fattori nocivi.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-148-art8 · fonte del testo

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