1. La legislazione nazionale dovra' prescrivere misure da adottare sui luoghi di lavoro per prevenire, limitare e tutelare i lavoratori contro i rischi professionali causati dall'inquinamento dell'aria, dai rumori e dalle vibrazioni. 2. Le modalita' di applicazione delle misure prescritte potranno essere adottate sotto forma di norme tecniche, raccolte di direttive o sotto altra adeguata forma.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-148-art4 · fonte del testo

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