[1]Scambio di informazioni

[2]1. Le Parti, di propria iniziativa o su richiesta, si scambiano tutte le informazioni utili, in accordo con le disposizioni legislative e regolamentari dei rispettivi Paesi, al fine di garantire la corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali che comprendono:

  • a)attivita' inusuali, operazioni di cui si e' accertata o si sospetta la natura fraudolenta;
  • b)le nuove tendenze, mezzi, tecniche o operazioni utilizzate per commettere violazioni doganali;
  • c)determinate merci che formano l'oggetto di frequenti traffici o sospettate di violare la legislazione doganale dell'altra Parte, comprese le merci contraffatte, i beni a duplice uso, i beni soggetti a dazi, imposte e oneri elevati;
  • d)sostanze stupefacenti e psicotrope, precursori e altre merci che possano rappresentare un pericolo o causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
  • e)opere d'arte di significativo valore storico e culturale, compresi i pezzi di antiquariato e i beni archeologici;
  • f)specie animali e vegetali della fauna e della flora selvatica in via di estinzione;
  • g)informazioni su riciclaggio e trasferimento illecito di denaro;
  • h)mezzi di trasporto, sospettati di essere utilizzati per commettere violazioni alla legislazione doganale della Parte richiedente;
  • i)luoghi e rotte noti o sospettati di essere frequentemente utilizzati per il traffico illecito o per commettere violazioni alla legislazione doganale della Parte adita;
  • j)nuovi mezzi tecnici utilizzati con efficacia nella prevenzione e lotta alle infrazioni doganali;
  • k)persone determinate conosciute per essere o sospettate di essere coinvolte nella realizzazione di una violazione nel territorio doganale della Parte richiedente.

Testo vigente dal 14 giugno 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-05-16;85~accordo-art5 · fonte del testo

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