[1]Scambio di Informazioni

[2]1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili che possano assicurare con esattezza:

  • a)l'autenticita' e veridicita' delle informazioni contenute nella dichiarazione doganale resa dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali;
  • b)l'autenticita' e veridicita' dei documenti presentata dall'esportatore o dall'importatore della merce alle Autorita' doganali;
  • c)la certificazione o autenticazione dei documenti utilizzati per l'importazione o l'esportazione della merce;
  • d)le informazioni che permettano di determinare la corretta classificazione tariffaria, il valore e l'origine delle merci dichiarate, nelle operazioni di importazione o di esportazione realizzate tra le Parti;
  • e)le informazioni che permettano di identificare e tracciare le operazioni di importazione o esportazione realizzate tra le Parti;
  • f)i dati statistici riguardanti le attivita' doganali. 2. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, conformemente a quanto previsto nel presente Accordo, tutte le informazioni ritenute utili relativamente:
  • a)ai trasferimento di valuta o altri titoli e valori;
  • b)al traffico illecito di merci sensibili ed altre sostanze che rappresentino un pericolo o possano causare un danno sostanziale per l'ambiente, la salute e la sicurezza pubblica;
  • c)alla violazione dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • d)ai traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;
  • e)al traffico illecito di specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art5 · fonte del testo

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