Ciascuno dei due Governi si impegna a riconoscere, sulla base della reciprocita', i gradi e i diplomi accademici rilasciati ai rispettivi cittadini da Universita' e Istituti di istruzione superiore dell'altro Paese, salvo tuttavia le limitazioni e le esclusioni stabilite dalle vigenti leggi in ciascuno dei due Stati. Una Commissione di esperti dei due Paesi nominata a tal fine dai rispettivi Governi stabilira' entro tre mesi dalla ratifica del presente Accordo l'elenco dei titoli ammessi al reciproco riconoscimento e le condizioni per il medesimo.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art10 · fonte del testo

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