I due Governi, mentre riconoscono l'opportunita' di favorire la reciproca istituzione di lettorati presso la Universita' e altri Istituti superiori dei due Paesi, concordano in materia quanto segue: Il Governo italiano nella scelta dei titolari dei lettorati di lingua tedesca in quanto non vi provveda con cittadini della Repubblica, prendera' in considerazione candidati austriaci designati dal Governo federale austriaco in proporzione adeguata da determinarsi dalla Commissione mista di cui all'art. 16. Il Governo federale austriaco, nella scelta dei titolari dei lettorati di lingua italiana, in quanto non vi provveda con propri cittadini, prendera' in considerazione i candidati designati dal Governo italiano.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art6 · fonte del testo

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