I due Governi prenderanno nel campo delle arti figurative, della musica e del teatro, come pure nel campo cinematografico e radiofonico, tutti quei provvedimenti che potranno contribuire all'approfondimento della conoscenza della vita artistica e intellettuale in genere nei due Paesi. Cio' e' valido in particolare:

  • a)per la reciproca organizzazione di esposizioni, concerti, esibizioni di singoli artisti e rappresentazioni di opere teatrali;
  • b)per una adeguata immissione di opere radiofoniche dei due Paesi nella compilazione dei programmi, anche a mezzo di speciali accordi tra competenti uffici dei due Stati;
  • c)per le massime facilitazioni nello scambio di film documentari ed educativi e specialmente di rassegne settimanali cinematografiche.

Testo vigente dal 18 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;844~art11 · fonte del testo

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