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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, con scambi di Note, concluso in Roma il 2 ottobre 1956 · Legge 17 agosto 1957, n. 843
- Aggiornato al
- 24 settembre 1957
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1Accordo fra l'Italia e la Libia IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL…
- Art. 2Agli effetti del presente Accordo si intende per "Risoluzione" la Risoluzione delle…
- Art. 3I due Governi dichiarano che lo Stato Libico e' succeduto allo Stato italiano nei diritti…
- Art. 4Il Governo Italiano, in adempimento di quanto previsto dalla Risoluzione, conferma…
- Art. 5Il Governo Libico, quale avente causa dello Stato Italiano nei diritti relativi ai beni…
- Art. 6Il Governo Italiano, in relazione a quanto disposto dalla Risoluzione, trasferisce allo…
- Art. 7Conformemente al disposto dell'art. 1, paragrafi 5 e 7 della Risoluzione, lo Stato…
- Art. 8Il Governo Libico prende atto che il Governo italiano, nel consegnare i documenti che…
- Art. 9Il Governo Libico dichiara, anche agli effetti di quanto previsto dall'art. 6, par. 1…
- Art. 10Per quanto riguarda il completamento della valorizzazione agricola a suo tempo intrapresa…
- Art. 11Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in Libia dei…
- Art. 12L'Istituto libico di assicurazione sociale, alla data in cui iniziera' il funzionamento…
- Art. 13Il Governo italiano dichiara che con legge 2 novembre 1955, n. 1117, e' stato regolato da…
- Art. 14Le disposizioni dell'art. 8 della Risoluzione sulla proprieta' letteraria ed industriale…
- Art. 15A) I cittadini italiani che abbiano lasciato la Libia definitivamente dopo il 10 giugno…
- Art. 16Lo Stato Italiano, nello spirito di amicizia e di collaborazione che viene a stabilirsi…
- Art. 17I due Governi si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali divergenze che…
- Art. 18I due Governi, nel dichiarare di loro piena soddisfazione le intese raggiunte col…
- Art. 19Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche. Fatto in…
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