Il Governo Libico garantisce il libero trasferimento dall'Italia in Libia dei finanziamenti necessari alle due Gestioni-stralcio degli Enti di colonizzazione di cui al precedente articolo, nonche' delle forniture alle stesse di macchinari ed altri materiali, comunque occorrenti alla ulteriore valorizzazione agraria dei comprensori. Qualora, nel termine di quattro anni dalla introduzione in Libia, tali macchinari e materiali venissero ad avere una diversa destinazione, rimane inteso che essi potranno essere sottoposti al pagamento dei normali diritti doganali. Il Governo Libico garantisce che saranno mantenute le agevolazioni fiscali attualmente in vigore per quanto riguarda i trasferimenti del diritto di proprieta' dei poderi a favore dei coltivatori.

Testo vigente dal 24 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-17;843~accordo-art11 · fonte del testo

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