Le Parti contraenti riaffermano il principio della liberta' di navigazione marittima e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti adotteranno, nei limiti della loro legislazione e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare le formalita' doganali, sanitarie e altre formalita' vigenti nei porti stessi.

Testo vigente dal 19 novembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-07-08;832~art3 · fonte del testo

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