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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 marzo 1942-XX, n. 192, recante provvedimenti tributari in materia di fusione, concentrazione e trasformazione di societa', con le seguenti modificazioni:

[9]All'art. 1, il primo comma, e' sostituito col seguente:

[10]«Gli atti di fusione delle societa' di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di un'attivita' commerciale e delle societa' per azioni aventi per oggetto un'attivita' diversa, sempreche' le une e le altre risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, come pure gli atti di fusione delle societa' che si siano regolarizzate ai sensi e nel termine di cui al successivo art. 2, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 20».

[11]Allo stesso art. 1, quarto comma, le parole:

[12]«entro il 30 giugno 1942-XX», sono sostituite con le parole: «entro il 31 dicembre 1942-XXI».

[13]Allo stesso art. 1, ultimo comma, le parole:

[14]«Nel caso di fusione di societa' commerciali regolarmente costituite alla data di entrata in vigore del Regio decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, non si fa luogo ad alcuna tassazione», sono sostituite con le parole: «Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti, cosi' delle societa', come dei soci, ad alcuna tassazione».

[15]Dopo l'art. 1 e' inserito il seguente: Art. 2.

[16]«Le riserve costituite con riduzioni del capitale sociale in occasione delle fusioni di cui al primo comma dell'art. 1, potranno essere passate nuovamente a capitale in franchigia da ogni imposta.

[17]Per i conferimenti in natura, effettuati non oltre il 30 giugno 1945, ai sensi del secondo comma dell'art. 1, non e' necessaria la stima di cui all'art. 2343 del Codice civile».

[18]L'art. 2 diventa art. 3.

[19]All'art. 3, che diventa 4, comma primo, le parole: «entro il 30 giugno 1945-XXIII», sono sostituite con le altre: «entro il 31 dicembre 1942-XXI».

[20]L'art. 4 diventa art. 5 e all'ultimo comma dell'articolo stesso le parole «a decorrere dal 1° luglio 1942-XX», sono sostituite con le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1943-XXI».

[21]All'art. 5, che diventa 6, comma primo, le parole: «non superiore a L. 500.000» sono sostituite con le seguenti: «inferiore a L. 500.000», e nel secondo comma, le parole: «superiore a L. 500.000», sono sostituite con le parole: «non inferiore a L. 500.000».

[22]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[23]Data a Venezia, addi' 21 giugno 1942-XX

[24]VITTORIO EMANUELE

[25]MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI

[26]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 3 agosto 1942 al 20 aprile 1943

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-21;830~art1 · fonte del testo

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