Ognuno dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese versa ogni anno, per ciascun anno fiscale di riferimento sino all'anno fiscale in corso al 31 dicembre 2033, una parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'articolo 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, come compensazione finanziaria delle spese sostenute dai comuni italiani a causa dei frontalieri che risiedono sul loro territorio ed esercitano un'attivita' dipendente sul territorio di uno dei detti cantoni. La compensazione finanziaria di ognuno dei tre cantoni e' pari al 40 per cento dell'ammontare lordo delle imposte sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe, pagate durante l'anno fiscale di riferimento dai frontalieri italiani. La compensazione finanziaria e' effettuata in franchi svizzeri mediante un versamento unico nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello a cui la compensazione finanziaria si riferisce. La compensazione finanziaria e' versata dagli organi finanziari dei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, attraverso i normali canali, in un conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e denominato «Compensazioni finanziarie per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei frontalieri italiani».

Testo vigente dal 30 giugno 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-06-13;83~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari