Gli agenti dello Stato limitrofo possono portare, nello Stato di soggiorno, la loro uniforme nazionale o un segno distintivo visibile; essi possono nella zona, come pure sul percorso tra il luogo del loro servizio ed il loro domicilio, portare le proprie armi regolamentari. L'uso di dette armi, nella zona, non e' tuttavia, autorizzato che in caso di legittima difesa.

Testo vigente dal 21 luglio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-06-30;824~art13 · fonte del testo

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