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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, con Protocollo finale, conclusa a Roma l'11 ottobre 1963
Legge 30 giugno 1965, n. 824
- Aggiornato al
- 21 luglio 1965
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati…
- Art. 2In vista di semplificare e di accelerare le formalita' relative al passaggio della loro…
- Art. 3La zona puo' comprendere: A) Per cio' che concerne il traffico ferroviario: a) una parte…
- Art. 4Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato limitrofo relative al…
- Art. 5Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, ne' condurre sul loro…
- Art. 6Il controllo del Paese di uscita e' effettuato prima del controllo del Paese di entrata…
- Art. 7Gli agenti dello Stato limitrofo possono trasferire liberamente sul territorio del loro…
- Art. 8Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di questo ultimo all'atto…
- Art. 9Gli agenti dei due Stati si prestano, in tutta la misura possibile, assistenza per…
- Art. 10Le autorita' dello Stato di soggiorno accordano agli agenti dello Stato limitrofo, per…
- Art. 11Le richieste di risarcimento per danni causati dagli agenti dello Stato limitrofo…
- Art. 12Gli agenti dello Stato limitrofo sono dispensati dall'obbligo di passaporto e di visto…
- Art. 13Gli agenti dello Stato limitrofo possono portare, nello Stato di soggiorno, la loro…
- Art. 14Gli agenti dello Stato limitrofo non possono essere arrestati dalle autorita' dello Stato…
- Art. 15Gli agenti dello Stato limitrofo che risiedono nello Stato di soggiorno devono, per…
- Art. 16Gli agenti dello Stato limitrofo residenti nello Stato di soggiorno beneficiano, alle…
- Art. 17Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di comune accordo: a) gli…
- Art. 18Le ore di apertura e le attribuzioni degli uffici sono stabilite di comune accordo tra le…
- Art. 19Le Amministrazioni interessate si comunicano reciprocamente la lista degli agenti…
- Art. 20I locali adibiti ad uffici dello Stato limitrofo sono contrassegnati da iscrizioni e da…
- Art. 21Gli agenti dello Stato limitrofo sono abilitati ad assicurare la disciplina all'interno…
- Art. 22Gli oggetti necessari al funzionamento degli uffici, o quelli di cui gli agenti dello…
- Art. 23Lo Stato di soggiorno autorizzera' a titolo gratuito, salvo il pagamento delle eventuali…
- Art. 24La corrispondenza ed i colli di servizio, nonche' i valori, in provenienza o a…
- Art. 25Le persone provenienti dallo Stato limitrofo possono effettuare presso gli uffici di tale…
- Art. 26Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono, di comune accordo, le misure…
- Art. 27Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sara' costituita, al piu' presto…
- Art. 28Sono fatte espressamente salve le misure che l'una delle Parti contraenti potrebbe essere…
- Art. 29La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al…
