1. Gli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona e risiedono nello Stato di soggiorno, beneficiano, alle condizioni stabilite dalla, legislazione di quest'ultimo Stato, per essi e per i membri della loro famiglia conviventi, della esenzione da ogni tributo di entrata e di uscita per le loro masserizie, i loro effetti personali, compresi i veicoli, e per le abituali provviste domestiche, tanto all'atto del loro insediamento o della costituzione di un focolare nello Stato di soggiorno quanto al loro rientro nello Stato limitrofo. Per beneficiare della franchigia, tali oggetti debbono provenire dalla libera circolazione dello Stato limitrofo o dello Stato nel quale l'agente od i membri della sua famiglia erano anteriormente stabiliti. 2. Detti agenti, nonche' i membri della loro famiglia conviventi, sono esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura nello Stato di soggiorno. In materia di nazionalita' e di servizio militare, essi sono considerati come aventi la loro residenza sul territorio dello Stato limitrofo. Essi non sono sottoposti, nello Stato di soggiorno, ad alcuna imposta o tassa dalla quale fossero dispensati i cittadini dello Stato di soggiorno domiciliati nello stesso Comune. 3. Gli agenti dello Stato limitrofo i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona ma non risiedono nello Stato di soggiorno, sono ivi esentati, in materia di diritto pubblico, da ogni prestazione personale o in natura e dalle imposte dirette che colpiscono la loro retribuzione ufficiale. 4. Le Convenzioni sulla doppia imposizione esistenti tra le Parti Contraenti sono inoltre applicabili agli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbono esercitare le loro funzioni nella zona. Rimane ferma l'esenzione da ogni contribuzione diretta personale, prevista sia dalla Convenzione conclusa tra le Parti Contraenti il 23 dicembre 1873 "per la congiunzione della ferrovia del Gottardo con le ferrovie italiane a Chiasso e a Bino", sia da quella conclusa il 2 dicembre 1899 "per la congiunzione della rete ferroviaria svizzera con la rete italiano attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle-Domodossola", in favore degli agenti dello Stato limitrofo addetti ai servizi delle stazioni menzionate in dette Convenzioni. 5. Le retribuzioni degli agenti dello Stato limitrofo, i quali, in applicazione della presente Convenzione, debbano esercitare le loro funzioni nella zona, non sono sottoposte ad alcuna restrizione in materia valutaria. Gli agenti potranno trasferire liberamente i loro risparmi nello Stat o limitrofo.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art15 · fonte del testo

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