[1]DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA

[2]L'assistenza giudiziaria comprende: 1. la notifica di documenti; 2. l'acquisizione di prove o elementi materiali di prova; 3. la trasmissione di informazioni relative a movimenti bancari e finanziari; 4. l'individuazione e identificazione di persone e oggetti; 5. la citazione di testimoni, vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali, e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'autorita' competente nella Parte Richiedente; 6. il trasferimento temporaneo nel territorio della Parte Richiedente delle persone detenute ai fini della comparizione nel processo penale in qualita' di testimoni o vittime, persone sottoposte a indagini o a processi penali o per altri atti processuali indicati nella richiesta; 7. l'esecuzione di misure sui beni; 8. la consegna di documenti, oggetti e altre prove o elementi materiali di prova; 9. l'autorizzazione alla presenza, durante l'esecuzione di una richiesta, di rappresentanti delle autorita' competenti della Parte Richiedente; 10. le richieste di esercizio dell'azione penale; 11. l'espletamento e trasmissione di perizie; 12. l'assunzione di testimonianze, interrogatori o di altre dichiarazioni; 13. l'esecuzione di ispezioni giudiziarie o esame di luoghi o di cose; 14. l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri; 15. le intercettazioni di comunicazioni; 16. qualsiasi altra forma di assistenza giudiziaria in conformita' alle finalita' del presente Trattato, a condizione che non sia incompatibile con le leggi della Parte Richiesta.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

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