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Penale
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Roma il 16 dicembre 2016
Legge 17 luglio 2020, n. 82
- Aggiornato al
- 29 aprile 2024
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- Art. 2DI APPLICAZIONE DELLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA L'assistenza giudiziaria comprende: 1. la…
- Art. 3' CENTRALI 1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella prestazione…
- Art. 4APPLICABILE 1. Le richieste devono essere eseguite in conformita' alla legislazione…
- Art. 5E CONTENUTO DELLA RICHIESTA 1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere…
- Art. 6Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni…
- Art. 7O DIFFERIMENTO DELL'ASSISTENZA 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata…
- Art. 8' DEI DOCUMENTI 1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro materiale…
- Art. 9E LIMITAZIONI NELL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 1. Su richiesta dell'Autorita' Centrale…
- Art. 10DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA 1. Le richieste sono eseguite secondo la…
- Art. 11DI PROVE ED ACQUISIZIONE DI ELEMENTI MATERIALI PROBATORI NELLO STATO RICHIESTO 1. La…
- Art. 12PER VIDEOCONFERENZA 1. L'Esame di testimoni, indagati o imputati, periti o vittime che…
- Art. 13SPONTANEA DI MEZZI DI PROVA E DI INFORMAZIONI 1. Per il tramite delle Autorita' Centrali…
- Art. 14E IDENTIFICAZIONE DI PERSONE E OGGETTI Le autorita' competenti della Parte Richiesta…
- Art. 15DI TESTIMONI, VITTIME, PERITI E PERSONE SOTTOPOSTE A INDAGINI O A PROCESSI PENALI NEL…
- Art. 16DELLA PERSONA CITATA 1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalita', che a seguito…
- Art. 17TEMPORANEO DI PERSONE DETENUTE (COMPRESE QUELLE CHE STANNO SCONTANDO LA CONDANNA IN…
- Art. 18DELLE PERSONE CITATE O TRASFERITE NEL TERRITORIO DELLA PARTE RICHIEDENTE Qualora sia…
- Art. 19SPECIALI DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA La Parte Richiesta, in conformita' alla propria…
- Art. 20DI ESERCIZIO DI AZIONE PENALE 1. Ciascuna delle Parti puo' presentare all'altra Parte una…
- Art. 21SU BENI 1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi, diretti…
- Art. 22Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa carico…
- Art. 23PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE 1. Le Parti cooperano…
- Art. 24INVESTIGATIVE COMUNI 1. Le autorita' competenti possono costituire, di comune accordo…
- Art. 25APPLICABILE AI MEMBRI O AL PERSONALE DELLE SQUADRE INVESTIGATIVE COMUNI I membri o il…
- Art. 26VIGILATE O CONTROLLATE 1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o vigilate…
- Art. 27STRUMENTI DI COOPERAZIONE Il presente Trattato non impedisce alle Parti di prestarsi…
- Art. 28E SOLUZIONE DI CONTROVERSIE 1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su proposta di' una di…
- Art. 29FINALI 1. Il presente Trattato puo' essere modificato per mutuo consenso delle Parti e le…
