[1]E CONTENUTO DELLA RICHIESTA

[2]1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere presentata per iscritto. 2. La Parte Richiesta puo' dare seguito a una richiesta ricevuta per telefax, fax, posta elettronica o analogo mezzo di comunicazione. La Parte Richiedente trasmette l'originale del documento non appena possibile. 3. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente degli esiti della richiesta solo a condizione di ricevere l'originale della stessa. 4. La richiesta deve contenere:

  • a)l'autorita' competente che richiede l'assistenza giudiziaria;
  • b)la finalita' della richiesta e la descrizione dell'assistenza giudiziaria richiesta;
  • c)la descrizione dei fatti oggetto di indagine o del processo penale, e in particolare: le circostanze di tempo e di luogo, la loro qualificazione giuridica, il testo delle disposizioni di legge che contemplano la condotta come fatto punibile e, ove necessario, l'entita' del danno cagionato;
  • d)i presupposti e la descrizione di qualsiasi specifica procedura che la Parte Richiedente chiede che venga applicata nell'esecuzione della richiesta;
  • e)l'identificazione delle persone sottoposte a indagine o a processo penale, dei testimoni o dei periti;
  • f)il termine entro il quale la Parte Richiedente chiede. l'esecuzione della richiesta;
  • g)le informazioni sul nome completo, il domicilio e, per quanto possibile, il numero di telefono delle persone che devono ricevere le notifiche, con la specificazione della loro posizione nell'indagine o nel processo penale in corso;
  • h)l'indicazione e la descrizione del luogo da ispezionare o perquisire, nonche' degli oggetti da sequestrare;
  • i)l'oggetto dell'esame testimoniale o dell'interrogatorio che deve essere assunto nella Parte Richiesta e, ove necessario per la Parte Richiedente, il capitolato della prova dichiarativa;
  • j)qualora si richieda la presenza di rappresentanti delle autorita' competenti della Parte Richiedente per l'esecuzione della richiesta, l'indicazione dei nomi completi, della qualifica e del motivo della loro presenza;
  • k)l'eventuale richiesta di mantenere la riservatezza sulla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, sul suo contenuto e/o sulle attivita' eventualmente intraprese in esecuzione della stessa;
  • l)qualsiasi informazione ulteriore che possa essere utile alla Parte Richiesta per l'esecuzione della richiesta. 5. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta non siano sufficienti per dare seguito alla stessa, puo' richiedere informazioni supplementari.

Testo vigente dal 28 luglio 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;82~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari