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Miscellanea
Allegato I
Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964 · Legge 21 giugno 1971, n. 816
- Aggiornato al
- 13 ottobre 1971
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 144
- Art. 1ALLEGATO I Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di…
- Art. 2Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano in quanto dalle trattative…
- Art. 3Nessuna forma e' prescritta per la proposta e per l'accettazione. Esse possono essere…
- Art. 4La comunicazione che una persona indirizza ad una o piu' persone determinate ai fini…
- Art. 5La proposta non vincola il proponente sino a che non e' pervenuta al destinatario; essa…
- Art. 6L'accettazione consiste in una dichiarazione che giunga con qualsiasi mezzo a colui che…
- Art. 7Qualsiasi accettazione accompagnata da aggiunte, limitazioni o altre modifiche, e' da…
- Art. 8La dichiarazione di accettazione produce i suoi effetti a condizione che giunga al…
- Art. 9Se l'accettazione e' tardiva, il proponente puo' considerarla tempestiva, purche' ne…
- Art. 10L'accettazione e' irrevocabile a meno che la revoca pervenga al proponente prima…
- Art. 11La morte o l'incapacita' di una delle parti sopravvenuta prima dell'accettazione non ha…
- Art. 12Il termine "pervenire", ai sensi della presente legge significa essere recapitato…
- Art. 13Per usi s'intendono i modi di procedere che delle persone di normale diligenza della…
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