1. Quando il contratto riservi al compratore il diritto di precisare in un momento successivo la forma, le misure od altre modalita' della cosa (vendita di cosa da precisare ulteriormente) ed il compratore non provveda a detta precisazione alla data espressamente o tacitamente pattuita od allo spirare di un congruo termine dopo la richiesta fattagli dal venditore, quest'ultimo puo' o dichiarare risolto il contratto allo spirare di un breve termine, o provvedere direttamente a tale precisazione secondo i bisogni del compratore che gli sono noti. 2. Qualora il compratore provveda egli stesso alla precisazione, deve farne conoscere le modalita' al compratore assegnandogli un congruo termine perche' possa provvedere ad una diversa precisazione. Qualora il compratore non si avvalga di questa possibilita', la precisazione effettuata dal venditore diviene obbligatoria.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art67 · fonte del testo

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