1. Quando sulla cosa venduta si fanno valere diritti o pretese da parte di terzi, il compratore che non intenda riceverla in tali condizioni deve darne comunicazione al venditore a meno che questi non ne sia gia' edotto chiedendogli di porvi rimedio entro un congruo termine o di consegnargli nuove cose esenti da diritti di terzi. 2. Se il venditore soddisfa tale richiesta, il compratore che abbia subito un danno puo' esigerne il risarcimento ai termini dell'art. 82. 3. Qualora, invece, il venditore non soddisfi tale richiesta e cio' implichi inadempimento essenziale, il compratore puo' dichiarare risoluto il contratto e chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87. Se non dichiara risoluto il contratto e se non vi e' inadempimento essenziale, il compratore ha il diritto di esigere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82. 4. Il compratore decade dal diritto di risolvere il contratto se non fa al venditore la denunzia prevista dal primo comma del presente articolo entro un congruo termine a partire dal momento in cui ha constatato, o avrebbe dovuto constatare, l'esistenza del diritto o della pretesa di terzi sulla cosa vendutagli.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art52 · fonte del testo

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