1. Il compratore non puo' piu' far valere i suoi diritti allo spirare del termine di un anno dalla data della denunzia prevista dall'art. 39, a meno che l'esercizio della azione gli sia stato impedito dalla frode del venditore. 2. Decorso detto termine il compratore non puo' piu' far valere il difetto di conformita' nemmeno in via di eccezione. Egli puo', tuttavia, se non ha pagato il prezzo e purche' abbia regolarmente denunciato il difetto di conformita' nel breve termine previsto all'art. 39, opporre in via di eccezione alla richiesta di pagamento, una domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno.

Testo vigente dal 13 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;816~art49 · fonte del testo

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