Allo scopo di aiutare gli Stati ACP a sviluppare la loro base tecnologica e le loro capacita' interne di sviluppo scientifico e tecnologico e per facilitare l'acquisizione, il trasferimento e l'adattamento della tecnologia in condizioni che permettano di trarne il massimo vantaggio e di ridurre al minimo i costi, la Comunita' e' disposta, mediante gli strumenti della cooperazione finanziaria e tecnica, a contribuire in particolare:

  • a)alla creazione e al rafforzamento di infrastrutture scientifiche e tecniche connesse con l'industria degli Stati ACP;
  • b)all'elaborazione e all'attuazione di programmi di ricerca e sviluppo;
  • c)all'individuazione e alla creazione di possibilita' di collaborazione tra organismi di ricerca, istituti di studi superiori e imprese degli Stati ACP, della Comunita', degli Stati membri e di altri paesi;
  • d)all'elaborazione e alla promozione di attivita' intese a consolidare le tecnologie locali appropriate e ad acquisire tecnologie straniere adeguate, in particolare quelle di altri paesi in sviluppo;
  • e)all'individuazione, valutazione e acquisizione della tecnologia industriale, compreso il negoziato per l'acquisizione, a condizioni favorevoli, di tecnologie brevetti e altre proprieta' industriali straniere, in particolare mediante il finanziamento e/o tramite altre idonee intese con imprese e organismi situati nella Comunita';
  • f)alla fornitura agli Stati ACP di servizi di consulenza per l'elaborazione di regolamentazioni che disciplinano il trasferimento della tecnologia e per la comunicazione delle informazioni disponibili, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei contratti relativi alla tecnologia, i tipi e le fonti di tecnologia nonche' l'esperienza degli Stati ACP e degli altri paesi nell'utilizzazione di talune tecnologie;
  • g)alla promozione della cooperazione tecnologica tra gli Stati ACP e tra questi ultimi e altri paesi in sviluppo per utilizzare nel miglior modo tutte le possibilita' scientifiche e tecniche particolarmente appropriate che tali Stati potessero detenere;
  • h)a facilitare per quanto possibile l'accesso e l'utilizzazione delle fonti di documentazione e di altre fonti di dati disponibili nella Comunita'.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art68 · fonte del testo

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