Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente puo' essere citato in un altro Stato contraente: 1° - in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e' stata o deve essere eseguita; 2° - in materia di obbligazione alimentare, davanti al giudice del luogo in cui il creditore di alimenti ha il domicilio o la residenza abituale; 3° - in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso e' avvenuto; 4° - qualora si tratti di un'azione di risarcimento di danni o di restituzione, nascente da reato, davanti al giudice davanti al quale la azione penale e' esercitata; sempreche' secondo la propria legge questo possa conoscere dell'azione civile; 5° - qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di una agenzia o di qualsiasi altra filiale, davanti al giudice del luogo territorialmente competente.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art5 · fonte del testo

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