L'assicuratore che abbia il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente, puo' essere convenuto, sia davanti ai giudici di detto Stato sia in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui e' domiciliato il contraente dell'assicurazione, sia, se piu' assicuratori sono convenuti, davanti ai giudici dello Stato contraente, in cui uno di essi ha il proprio domicilio. Se la legge del giudice adito prevede tale competenza, l'assicuratore puo' inoltre essere convenuto, in uno Stato contraente diverso da quello in cui ha il proprio domicilio, davanti al giudice nella cui circoscrizione il mediatore, che e' intervenuto per la conclusione del contratto d'assicurazione, ha il proprio domicilio, a condizione che tale domicilio sia menzionato sulla polizza o nella proposta di assicurazione. L'assicuratore che senza avere il proprio domicilio sul territorio di uno Stato contraente possiede una succursale o un'agenzia in uno di tali Stati, e' considerato, per le contestazioni relative all'esercizio di tale succursale o agenzia, come avente il proprio domicilio nel territorio di tale Stato.

Testo vigente dal 8 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;804~art8 · fonte del testo

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