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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Sono convertiti in legge il R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, contenenti modificazioni al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, con la seguente aggiunta:
[8]Al R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, e' aggiunto il seguente articolo:
[9]«Art. 5-bis. - Nel testo unico, di cui e' autorizzata la formazione dall'art. 26 del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, saranno incluse anche le disposizioni del presente decreto, e coordinate con quelle del R. decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, e con le altre disposizioni di legge precedenti».
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 18 maggio 1931 - Anno IX
[12]VITTORIO EMANUELE.
[13]Mussolini - Mosconi - Bottai - Rocco.
[14]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 3 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
