[1]testimoniali

[2]1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie ed amministrative. Se un funzionario consolare rifiuta di presentarsi o di deporre come testimone, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puo' essergli applicata. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare non possono rifiutarsi di rispondere quali testimoni, se non nei casi indicati nel paragrafo 3 del presente articolo. 2. L'Autorita' che richiede la testimonianza evitera' di intralciare un funzionario consolare nello svolgimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la sua testimonianza nella residenza di lui o presso l'ufficio consolare; oppure accettare una dichiarazione scritta da parte sua, ogni volta che cio' sia possibile. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti che abbiano riferimento all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza e documenti ufficiali ad esse relativi. Essi hanno egualmente il diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti in tema di diritto nazionale dello Stato di invio. 4. I funzionari consolari che testimoniano, lo faranno senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione; essi possono pero' rilasciare una dichiarazione che attesti la verita' dei fatti affermati.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art37 · fonte del testo

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