[1]' personale dei funzionari consolari

[2]1. I funzionari consolari, anche per le attivita' svolte all'infuori delle attribuzioni connesse alla loro qualita', non possono essere sottoposti:

  • a)a provvedimenti di fermo o detenzione preventiva, se non nel caso in cui abbiano commesso sul territorio dello Stato di residenza un reato grave e solo a seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente, nelle condizioni in cui le leggi dello Stato di residenza prevedono che tali provvedimenti siano presi;
  • b)ad altre misure che privano della liberta' personale, se non nel caso di esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva. 2. Per "reato grave" nel senso del presente articolo si intende ogni reato che non sia stato commesso per semplice negligenza e per il quale le leggi dello Stato di residenza prevedono una pena detentiva non inferiore a cinque anni di reclusione. 3. Allorquando una procedura penale e' intrapresa contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare in virtu' della sua posizione ufficiale e, salvo il caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorquando, nelle circostanze indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, si e' reso necessario di porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura condotta contro di lui deve essere iniziata nel piu' breve termine. 4. Nel caso in cui sono presi provvedimenti che privano della liberta' personale un funzionario consolare o un impiegato consolare, le competenti Autorita' dello Stato di residenza, informeranno di cio' l'ufficio consolare o la Missione diplomatica dello Stato d'invio.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art36 · fonte del testo

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