[1]da prestazioni personali e altri obblighi

[2]1. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato d'invio e non siano residenti nello Stato di residenza, sono esenti in questo Stato da obblighi e provvedimenti a carattere militare, da prestazioni personali di qualsiasi natura, nonche' da ogni contributo dovuto in tale vece. 2. I membri dell'ufficio consolare, cosi' come i membri della loro famiglia, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art38 · fonte del testo

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