[1]' personale dei funzionari consolari

[2]1. I funzionari consolari non possono essere arrestati ne' essere sottoposti a detenzione preventiva se non che in caso di crimine grave ed a seguito di decisione della autorita' giudiziaria competente ivi compreso il pubblico ministero. 2. Per crimine grave deve intendersi ogni crimine che non sia stato commesso per negligenza e per il quale la legge dello Stato di residenza stabilisce una pena che non sia inferiore ad un massimo di cinque anni di detenzione, o una pena piu' grave. 3. Ad eccezione del caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, i funzionari consolari non possono essere incarcerati ne' sottoposti ad alcuna altra forma di limitazione della loro liberta' personale, se non in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva. 4. Quando si instaura un procedimento penale contro un funzionario consolare, quest'ultimo e' tenuto a presentarsi alle autorita' competenti. Tuttavia, il procedimento deve essere condotto, nei suoi confronti, con i riguardi che sono dovuti al funzionario consolare a motivo della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso previsto nel paragrafo 1 del presente articolo, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando, nelle circostanze menzionate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, si e' reso necessario, porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento a suo carico deve aver corso nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art32 · fonte del testo

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