[1]Articolo XIV

[2]Scioglimento

[3]L'Organizzazione verra' sciolta se il numero degli Stati Membri scendera' al disotto di cinque. Essa potra' venire sciolta in ogni momento mediante accordo fra gli Stati Membri. Con riserva di qualsiasi accordo che potrebbe essere stipulato fra gli Stati Membri al momento dello scioglimento, lo Stato sul territorio del quale si trovera' la sede dell'Organizzazione in quel momento, sara' responsabile della liquidazione e il residuo attivo sara' diviso fra gli Stati Membri dell'Organizzazione all'atto dello scioglimento proporzionalmente ai contributi effettivamente versati da essi da quando divennero Stati Membri della presente Convenzione. Ove il residuo sia passivo, esso sara' ripartito fra gli Stati proporzionalmente ai contributi fissati per l'esercizio finanziario in corso.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxiv · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari