[1]Scioglimento dell'Organizzazione

[2]§ 1 L'Assemblea generale puo' decidere lo scioglimento dell'Organizzazione e l'eventuale trasferimento delle sue competenze ad un'altra organizzazione intergovernativa, fissando con questa organizzazione,, se del caso, le condizioni del trasferimento. § 2 In caso di scioglimento dell'Organizzazione, i suoi beni ed averi sono conferiti agli Stati membri che siano stati ininterrottamente membri dell'Organizzazione negli ultimi cinque anni civili precedenti a quello della decisione, in virtu' del § 1, in proporzione al tasso medio di percentuale con cui hanno contribuito alle spese dell'Organizzazione in questi cinque anni.

Testo vigente dal 28 novembre 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2014-11-21;174~convenzione-relativa-ai-trasporti-internazionali-ferroviari-art43 · fonte del testo

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