[1]Articolo XVIII

[2]Entrata in vigore

[3]1. La presente Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario entreranno in vigore quando sette Stati avranno ratificato tali strumenti o vi avranno aderito, purche' (a) il totale dei loro contributi in base alla tabella contenuta nell'Allegato al Protocollo finanziario raggiunga almeno il 75%; e (b) la Svizzera, paese sul cui territorio si trovera' la sede dell'Organizzazione, figuri fra questi sette Stati. 2. La Convenzione e l'allegato Protocollo finanziario entreranno in vigore, per ogni altro Stato firmatario o aderente, alla data del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 13 novembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-10-19;791~artxviii · fonte del testo

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