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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco, fatto a Rabat il 28 luglio 1998 · Legge 24 marzo 2003, n. 79
- Aggiornato al
- 18 aprile 2003
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 27
- Art. 1ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA…
- Art. 2Le due Parti Contraenti svilupperanno le relazioni di cooperazione culturale, scientifica…
- Art. 3Ciascuna delle due Parti Contraenti favorira' sul proprio territorio, conformemente alla…
- Art. 4Ciascuna delle due Parti Contraenti incoraggera' la cooperazione fra gli esperti e le…
- Art. 5Ciascuna delle due Parti Contraenti si impegna ad adottare le misure necessarie per…
- Art. 6Ciascuna delle due Parti Contraenti contribuira' a rafforzare l'insegnamento della lingua…
- Art. 7Le due Parti Contraenti si impegneranno ad approfondire la conoscenza dei rispettivi…
- Art. 8Ciascuna delle due Parti Contraenti mettera' a disposizione dell'altra Parte borse di…
- Art. 9Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui sistemi…
- Art. 10Le due Parti Contraenti faciliteranno la cooperazione nel campo editoriale, mediante lo…
- Art. 11Le due Parti Contraenti si impegnano a porre allo studio le condizioni nelle quali…
- Art. 12Le due Parti Contraenti si impegnano a favorire, sul territorio dell'altra Parte…
- Art. 13Le due Parti Contraenti Si impegnano a prestare un'attenzione particolare alla formazione…
- Art. 14Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra le loro Amministrazioni degli…
- Art. 15Le due Parti Contraenti favoriranno lo scambio di informazioni circa la vita culturale e…
- Art. 16Le due Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni, di esperienze e di…
- Art. 17Le due Parti Contraenti favoriranno la cooperazione fra gli organismi radiotelevisivi, le…
- Art. 18Le due Parti Contraenti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due…
- Art. 19In virtu' del presente Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica potra'…
- Art. 20Le due Parti Contraenti sosterranno l'elaborazione di progetti di ricerca congiunti…
- Art. 21Nell'intento di dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, le due Parti…
- Art. 22Il presente Accordo verra' ratificato secondo le procedure costituzionali di ciascuna…
- Art. 23Il presente Accordo avra' una durata di sei anni e sara' tacitamente rinnovabile per…
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