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Penale
Trattato di assistenza giudiziaria
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019 · Legge 18 maggio 2021, n. 78
- Aggiornato al
- 4 giugno 2021
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 55
- Art. 1TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA…
- Art. 2Campo di applicazione della assistenza giudiziaria L'assistenza giudiziaria comprende: 1…
- Art. 3Autorita' centrali 1. Per assicurare la debita cooperazione tra le Parti nella…
- Art. 4Legge applicabile 1. Le richieste devono essere eseguite in conformita' alle procedure…
- Art. 5Forma e contenuto della richiesta 1. La richiesta di assistenza giudiziaria deve essere…
- Art. 6Lingue Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le…
- Art. 7Rifiuto o differimento dell'assistenza 1. L'assistenza giudiziaria puo' essere rifiutata…
- Art. 8Validita' dei documenti 1. Tutti i documenti, registri, dichiarazioni e qualsiasi altro…
- Art. 9Riservatezza e limitazioni nell'utilizzo delle informazioni 1. Su richiesta…
- Art. 10Esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria 1. Le richieste di assistenza sono…
- Art. 11Assunzione di prove ed acquisizione di elementi materiali probatori nello stato richiesto…
- Art. 12Audizione per videoconferenza 1. L'audizione di testimoni, indagati o imputati, periti o…
- Art. 13Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni 1. Per il tramite delle…
- Art. 14Localizzazione e identificazione di persone e oggetti Le autorita' competenti della Parte…
- Art. 15Comparizione di testimoni, vittime, periti e persone sottoposte a indagini o a processi…
- Art. 16Garanzie della persona citata 1. Nessuna persona, qualunque sia la sua nazionalita', che…
- Art. 17Trasferimento temporaneo di persone detenute 1. Nel caso in cui non possa avere luogo…
- Art. 18Protezione delle persone citate o trasferite nel territorio della Parte Richiedente…
- Art. 19Casi speciali di assistenza giudiziaria La Parte Richiesta, in conformita' alla propria…
- Art. 20Misure su beni 1. Le Parti cooperano per l'individuazione di beni, strumenti o proventi…
- Art. 21Spese 1. Fatto salvo un accordo su casi specifici tra le Parti, la Parte Richiesta si fa…
- Art. 22Strumenti per favorire la Cooperazione Giudiziaria in materia penale 1. Le Parti…
- Art. 23Squadre investigative comuni 1. Le autorita' competenti possono costituire, di comune…
- Art. 24Consegne vigilate o controllate 1. Ciascuna Parte puo' effettuare consegne controllate o…
- Art. 25Altri strumenti di Cooperazione Il presente Trattato non impedisce alle Parti di…
- Art. 26Consultazioni e soluzione di controversie 1. Le Autorita' Centrali delle Parti, su…
- Art. 27Disposizioni finali 1. Il presente Trattato puo' essere modificato per mutuo consenso…
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