Art. 6 (Trattato di assistenza giudiziaria)
[1]Lingue
[2]Qualunque richiesta di assistenza giudiziaria, i documenti allegati e le informazioni supplementari, previste dal presente Trattato, devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta.
Testo vigente dal 4 giugno 2021
