1. Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al piu' tardi il 31 dicembre 1985. 2. Il presente trattato entrera' in vigore il 1 gennaio 1986, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che tutti gli strumenti di adesione alla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio siano depositati a tale data. Qualora tuttavia uno degli stati di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non abbia depositato in tempo debito i suoi strumenti di ratifica e di adesione, il trattato entra in vigore per l'altro stato se questo ha proceduto al deposito. In tal caso il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', decide immediatamente gli indispensabili adattamenti dell'articolo 3 del presente trattato e degli articoli 14, 17, 19, 20, 23, 383, 384, 385, 386, 388, 397 e 402 dell'atto di adesione, delle disposizioni del suo allegato I che concernono la composizione ed il funzionamento di vari comitati e degli articoli pertinenti del protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti allegato a tale atto; il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' ugualmente dichiarare caduche ovvero adattare le disposizioni dell'atto che si riferiscono nominalmente allo stato che non ha depositato i suoi strumenti di ratifica e di adesione. 3. In deroga al paragrafo 2, le istituzioni delle Comunita' possono adottare prima dell'adesione le misure di cui agli articoli 27, 91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258, 349, 351, 352, 358, 366, 378 e 396 dell'atto di adesione e agli articoli 2, 3 e 4 del protocollo n. 2. Queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del presente trattato.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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