1. Il numero di navi battenti bandiera di uno stato membro attuale autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle acque dell'Atlantico soggette alla sovranita' o alla giurisdizione del Regno di Spagna e di competenza del CIEM e' fissato annualmente:

  • a)per le specie soggette a TAC e a quote, in funzione delle possibilita' di pesca attribuite;
  • b)per le specie non soggette a TAC e a quote, tenendo conto della stabilita' relativa e della necessita' di assicurare la conservazione delle popolazioni. 2. Le attivita' di pesca, specializzate delle navi battenti bandiera di uno stato membro attuale nelle acque di cui al paragrafo 1 si esercitano negli stessi limiti quantitativi e secondo le stesse modalita' d'accesso e di controllo di quelli stabiliti per le navi spagnole autorizzate ad esercitare la loro attivita' di pesca nelle zone di pesca degli stati membri attuali e nel rispetto delle altre disposizioni concernenti la conservazione delle risorse. 3. Le norme generali d'applicazione del presente articolo, in particolare la fissazione annua del numero delle navi, sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 170/83, per la prima volta anteriormente al 1 gennaio 1986. 4. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono adottate prima del 1 gennaio 1986 secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 170/83.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art164 · fonte del testo

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