dei testimoni e dei periti 1. Nessun testimonio o nessun perito qualunque sia la sua nazionalita' che, in seguito ad una citazione dell'autorita' della Parte richiedente, compare davanti a questa autorita', potra' essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna altra restrizione della propria liberta' personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte istante. 2. Se la Parte istante notifica al testimonio o al perito che la sua presenza non e' piu' necesaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di questa notificazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non potra' lasciare il territorio della Parte contraente istante per ragioni indipendenti dalla propria volonta'. La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo averlo lasciato, e' ritornato volontariamente sui territorio della Parte istante. 3. Il testimonio o il perito citato a comparire ha diritto al rimborso delle spese di viaggio o di soggiorno, oltre ad una indennita', ed il perito ha diritto anche agli onorari per la perizia. Sara' fatta menzione nella convocazione delle idennita' alle quali la persona citata a comparire ha diritto. A richiesta sara' versato un anticipo sulle spese. 4. Una persona che dimori sul territorio di una delle Parti contraenti e la cui audizione debba essere fatta presso l'autorita' giudiziaria dell'altra Parte in qualita' di testimone o di perito non e' obbligata a comparire in seguito alla convenzione fatta da questa autorita'; la citazione a comparire non deve, quindi, contenere alcuna clausola comminatoria per il caso di non comparizione.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396~art17 · fonte del testo

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