[1]di notizie tratte da registri di stato civile

[2]1. Le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente estratti dei registri di stato civile riguardanti le date di nascita, matrimonio e morte dei cittadini dell'altra Parte Contraente. 2. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviati senza spese, ogni sei mesi, all'autorita' diplomatica o consolare dell'altra Parte Contraente. 3. Inoltre su richiesta di una delle Parti Contraenti sono inviate all'altra, senza spese, sia informazioni sia copie di atti tratti dai registri di stato civile. 4. L'invio delle richieste e la trasmissione delle informazioni e degli atti di cui al paragrafo 3 del presente articolo vengono effettuati dalle Parti Contraenti in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-09;619~art22 · fonte del testo

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