Il terzo comma dell'articolo 30 della Convenzione del 29 ottobre 1958 e' modificato come segue: "In questo caso la Convenzione si applichera' per l'ultima volta alle imposte dovute sui redditi afferenti sia all'anno solare per la fine del quale la denuncia sara' stata notificata, sia agli esercizi chiusi nel corso di detto anno. "Tuttavia, per le imposte riscosse per ritenuta alla fonte sui dividendi ed interessi di cui agli articoli 8 e 9, esse si applicheranno per l'ultima volta ai cespiti che saranno messi in pagamento non oltre il 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denunzia sara' stata notificata".

Testo vigente dal 4 settembre 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-08-09;766~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari