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Civile
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata al Cairo il 3 dicembre 1977
Legge 24 ottobre 1980, n. 764
- Aggiornato al
- 18 novembre 1980
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 17
- Art. iCONVENZIONE tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sul riconoscimento…
- Art. iiArticolo II. In materia di stato e capacita' delle persone sono competenti i tribunali…
- Art. iiiArticolo III. In materia di diritti reali su beni immobili sono competenti i tribunali…
- Art. ivArticolo IV. Nelle materie non previste agli articoli II e III, i tribunali dello Stato…
- Art. vArticolo V. I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali…
- Art. viArticolo VI. Il riconoscimento sara' negato: 1) se la decisione e' contraria alla…
- Art. viiArticolo VII. 1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati, che sono riconosciute…
- Art. viiiArticolo VIII. 1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve…
- Art. ixArticolo IX. 1. Le transazioni concluse davanti le autorita' giudiziarie di ciascuna…
- Art. xArticolo X. 1. Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati…
- Art. xiArticolo XI. 1. Senza pregiudizio alle disposizioni degli articoli IV e VI della presente…
- Art. xiiArticolo XII. Se la parte soccombente aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria gratuita di…
- Art. xiiiArticolo XIII. Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle decisioni…
- Art. xivArticolo XIV. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente…
- Art. xvArticolo XV. 1. La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica…
