[1]Articolo IX.

[2]1. Le transazioni concluse davanti le autorita' giudiziarie di ciascuna parte contraente competenti ai sensi della presente Convenzione, sono riconosciute e dichiarate esecutive nel territorio dell'altra parte contraente, previo accertamento che la transazione abbia forza esecutiva nello Stato in cui e' stata conclusa o che non contenga disposizioni contrarie alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico della parte contraente richiesta. 2. La parte che intende far valere una transazione nell'altro Stato, deve produrre una copia autentica della transazione ed una certificazione dell'autorita' giudiziaria dinanzi alla quale la transazione e' stata conclusa, attestante che la transazione ha l'efficacia di titolo esecutivo. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo VIII, paragrafi 3 e 4 della presente Convenzione.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artix · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari