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Tributario
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi ed evasioni fiscali, con protocollo e scambio di lettere, firmati a Roma il 17 aprile 1984
Legge 11 dicembre 1985, n. 763
- Aggiornato al
- 27 dicembre 1985
- Articoli
- 29
- Versioni storiche
- 40
- Art. 1CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI…
- Art. 2CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per…
- Art. 3GENERALI 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una…
- Art. 4Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente"…
- Art. 5ORGANIZZAZIONE 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile…
- Art. 6IMMOBILIARI 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili…
- Art. 7DELLE IMPRESE 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto…
- Art. 8MARITTIMA ED AEREA 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti…
- Art. 9ASSOCIATE Allorche' a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o…
- Art. 10I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente…
- Art. 11Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro…
- Art. 12I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato…
- Art. 13DI CAPITALE 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla…
- Art. 14INDIPENDENTI 1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente ritrae…
- Art. 15SUBORDINATO 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, (Compensi e gettoni di presenza)…
- Art. 16E GETTONI DI PRESENZA Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre…
- Art. 17E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 (Professioni indipendenti) e…
- Art. 18, ETC. 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 (Funzioni…
- Art. 19PUBBLICHE 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente…
- Art. 20ED INSEGNANTI 1. Un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato…
- Art. 21E APPRENDISTI Le somme che uno studente o un apprendista, il quale e', o era…
- Art. 22REDDITI 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne…
- Art. 23DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE 1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in…
- Art. 24DISCRIMINAZIONE 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro…
- Art. 25AMICHEVOLE 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli…
- Art. 26DI INFORMAZIONI 1. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. 27DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non…
- Art. 28IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata secondo le relative procedure di…
- Art. 29La presente Convenzione rimarra' in vigore finche' non sara' denunciata da uno degli…
