[1]ED INSEGNANTI

[2]1. Un professore o un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o per effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro istituto d'istruzione o presso un'istituzione medica finanziata principalmente dal governo e che e', od era immediatamente prima del suo soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente e' esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attivita' di insegnamento o di ricerca. 2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attivita' di ricerca qualora la ricerca e' effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763~art20 · fonte del testo

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