[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA SUL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI TITOLI DI STUDIO

[2]Il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica italiana, nell'intento di rinsaldare le relazioni culturali tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1. (Istruzione primaria e secondaria).

[4]I titoli di studio conseguiti al termine dei cicli di istruzione primaria e secondaria gia' istituiti in ciascuno dei due Stati contraenti all'atto della firma del presente Accordo sono riconosciuti nell'altro Stato ai fini del proseguimento degli studi nel livello successivo. Sono convalidati anche studi parziali, cioe' studi di formazione scolastica che non costituiscano cicli o livelli Completi alla stregua dell'ordinamento scolastico dello Stato in cui sono stati compiuti. In tal caso l'iscrizione presso istituti dell'altro Stato e' concessa per la classe corrispondente a quella cui il titolo presentato darebbe accesso nella scuola di provenienza. Il riconoscimento di titoli o di studi parziali compiuti in cicli di formazione scolastica che siano istituiti in uno degli Stati contraenti dopo la firma del presente Accordo, ovvero in cicli gia' istituiti ma di cui vengano modificati i programmi, e' subordinato all'esame e confronto dei piani di studio da parte della commissione mista di cui al successivo articolo e alla sostanziale corrispondenza dei programmi. Al termine dell'esame la commissione mista formulera' proposte ai Governi dei due Stati e l'eventuale equipollenza, con o senza necessita' di esami integrativi, sara' formalizzata mediante uno scambio di note tra le due parti, che formera' parte integrante del presente Accordo.

Testo vigente dal 12 novembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-10-18;760~accordo-art1 · fonte del testo

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